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Segnalazioni:

Guasti Rete Irrigua: 335 5872128

   
    Perché il tributo

    Con riferimento ai soggetti che devono pagare i contributi consortili, la legge (articolo 10 R.D. n. 215/1933 e articolo 860 c.c.) fa esclusivo riferimento ai proprietari di immobili, assumendo quindi quale posizione giuridica rilevante soltanto la titolarità del diritto di proprietà degli immobili. Il soggetto obbligato è pertanto il titolare del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di imposizione; nel caso in cui l’immobile gravato dal contributo sia cointestato a più persone, ciascuno dei comproprietari è obbligato in solido con gli altri al pagamento per l’intero importo dedotto in cartella; ai sensi del combinato disposto tra gli art. 21 del R.D. n. 215/1933, art. 7 del R.D. n. 1572/1931 e art. 50 del D.P.R n. 645/1958, il pagamento del contributo viene richiesto per intero ad un unico soggetto.
    Condizione necessaria e sufficiente perché un immobile venga assoggettato all’obbligo di pagare il contributo alle spese di consortili è che questo riceva un beneficio dagli interventi e dai servizi di bonifica. Il piano di classifica è lo strumento con il quale vengono circoscritti e classificati gli immobili beneficiati.

     
    Ripartizione delle spese
    Le spese di funzionamento del Consorzio, di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e per l'adempimento di tutte le altre finalità istituzionali, per la quota non coperta da finanziamenti pubblici, sono ripartite a carico della proprietà consorziata sulla base di piani di classifica, provvisori e definitivi. Il piano adottato dal Consiglio dei Delegati del Consorzio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, viene poi sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale.

 

    L’elaborazione e l'applicazione del piano
    Per le opere di bonifica esistenti, il piano di classifica in corso di redazione, con osservanza delle indicazioni della Regione Molise, determina per ogni immobile un indice del beneficio conseguito o conseguibile per effetto dell’opera consortile di bonifica; tale indice, applicato alla rendita imponibile dell’immobile risultante nel catasto consortile, consente l’identificazione dell’aliquota da adottare per il riparto delle spese dell’anno. Il contributo annuo dovuto per ciascun immobile viene quindi identificato da: (imponibile) x (indice di beneficio) x (aliquota.). Per le opere di irrigazione le spese di manutenzione vengono ripartite in ragione della superficie servite mentre le spese di esercizio vengono ripartite sulla base dei consumi effettivi rilevati e verificati durante la stagione irrigua.

 

    L'emissione del ruolo
    I ruoli annuali di contribuenza a carico dei consorziati elaborati sulla base dei bilanci di previsione e dei piani di gestione annuali, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati al Concessionario del servizio di riscossione competente, nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione. Il ricorso deve essere proposto al Comitato Esecutivo entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Esecutivo ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione. I consorziati sono tenuti a denunciare le variazioni intervenute nelle loro proprietà presentando copia del relativo atto pubblico, con gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari. Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.